IWA Italy - International Web Association Italia

Ai sensi della LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", in vigore dal 10 febbraio 2013, l'associazione IWA Italy - International Web Association Italia in questa pagina Web riepiloga quanto previsto come obblighi in ambito statutario, regolamentare e di pubblicazione dalla suddetta legge. In particolare:

Associazioni professionali

  • Gli associati sono stati informati in area soci a partire dal giorno 9 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 4/2013, della necessità di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge nonché delle responsabilità derivanti dall'inadempimento rientrante nelle pratiche commerciali scorrette cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Gli associati sono stati altresì informati che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
  • Lo statuto ed i regolamenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 4/2013, garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
  • L'associazione promuove, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 4/2013 la formazione permanente dei propri iscritti attraverso differenti modalità (eventi e seminari, e-learning, corsi convenzionati, ecc.). L'associazione ha inoltre adottato un codice di condotta ai sensi dell’art. 27 -bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando altresì sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  • Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 4/2013 è stato attivato lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, accessibile da ogni pagina Web del sito IWA Italy, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27 -ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Pubblicità delle associazioni professionali

  • Ai sensi dell'art. 4 della legge 4/2013, gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e non assoggettati a provvedimenti di sospensione, possono utilizzare il logo di riconoscimento "IWA Member", secondo specifiche linee guida tra cui l'obbligo di indicare il codice associato e -. nel caso di posizionamento del logo all'interno di un sito Web - l'affiliazione con la pagina contenente il dettaglio del profilo dell'associato. Gli associati possono inoltre utilizzare il logo "IWA CWP" (Certified Web Professional) solo nel caso in cui abbiano positivamente superato le procedure di certificazione professionale.
  • I marchi "IWA" e "IWA CWP" per il territorio italiano sono registrati nelle classi 41 e 42 a nome dell'associazione IWA Italy. In particolare:
    • il marchio "IWA" è stato depositato in data 31 maggio 2001 (domanda n. VE2001C000117), registrato in data 16 maggio 2005 (n. registrazione 0000965680), rinnovato in data 9 agosto 2011 (domanda n. DP2011C000137), registrata in data 17 ottobre 2011 (n. registrazione 0001465625);
    • il marchio "IWA CWP" è stato depositato in data 31 maggio 2001 (domanda n.VE2001C000116), registrato in data 16 maggio 2005 (n. registrazione 0000965679), rinnovato in data 9 agosto 2011 (domanda n. DP2011C000138), registrata in data 17 ottobre 2011 (n. registrazione 0001465626).
  • Il rappresentante legale dell'associazione IWA Italy, nella figura del Presidente quale rappresentante pro-tempore, garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web a cura dell'associazione IWA Italy.

Contenuti degli elementi informativi

Ai sensi dell'art. 5 della legge 4/2013 l'associazione IWA Italy assicura la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

Considerato altresì che IWA Italy rientra nel caso di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo della legge 4/2013 (rilascio di logo identificativo e di attestazione di competenza), l'associazione garantisce la conoscibilità anche dei seguenti elementi:

  • il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
  • l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente (ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2023). Chiunque inoltre a conoscenza e/o a presentazione del socio IWA Italy del proprio codice tessera può verificare - in tempo reale - la qualifica dell'associato;
  • le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, formate dalla sede nazionale e dalle rappresentanze locali su base regionale, rappresentante dai referenti regionali;
  • la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
  • le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4 della legge 4/2013.
IWA

Associazione IWA Italy (International Web Association Italia)

Via Colombo, 1/e - 30126 Lido di Venezia (VE)

email: amministrazione@iwa.it

PEC: iwa@pec.it

P. IVA: 03250160276

Informativa | Adempimenti L. 4/2013

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